Art. 13.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 7 è abrogato;

          b) al comma 8 le parole: «della misura del 50 per cento spettante all'autorità per effetto del comma 7» sono soppresse.